Art. 4
Procedure per l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati
In vigore dal 7 nov 2019
Procedure per l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati
1. Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in tutti gli Stati membri effettuano i controlli fisici e di identità di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625 su ciascuna partita proveniente dallo stesso stabilimento di origine e contenente la stessa categoria di merci, per lo stesso tipo di violazione, indicati nell’IMSOC in conformità all’, paragrafo 1.
2. Per i controlli di cui al paragrafo 1 le partite sono selezionate sulla base dei codici della nomenclatura combinata indicati nell’IMSOC in conformità all’, paragrafo 1.
3. Qualora tali codici non siano sufficientemente specifici da identificare correttamente la categoria di merci, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri sottopongono all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati le partite selezionate sulla base di tali codici solo se corrispondono alla descrizione delle merci indicata in conformità all’, paragrafo 1.
4. Le autorità competenti registrano nell’IMSOC i motivi per cui non sottopongono una partita selezionata all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati in conformità al paragrafo 3.
Storico versioni
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