Art. 8
Partite escluse dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati
In vigore dal 7 nov 2019
Partite escluse dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati
1. Le autorità competenti possono escludere una partita dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati, se l’ingresso nell’Unione a tale partita dovesse essere rifiutato in conformità all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 per motivi diversi dalla violazione per la quale sono eseguiti i controlli ufficiali intensificati coordinati.
2. Le autorità competenti registrano nell’IMSOC i motivi dell’esclusione di una partita dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati in conformità al paragrafo 1.
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