Art. 4

Livelli medi di attività

In vigore dal 31 ott 2019
Livelli medi di attività 1.   L’autorità competente determina con cadenza annuale il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto in base alle relazioni sul livello di attività concernenti il biennio interessato. 2.   Il livello medio di attività di nuovi sottoimpianti e nuovi entranti non è calcolato per i primi tre anni civili di funzionamento.
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Livelli medi di attività (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/1842) — Testo vigente | Portale Normativo