Art. 5

Adeguamenti dell’assegnazione gratuita in funzione delle variazioni del livello di attività

In vigore dal 31 ott 2019
Adeguamenti dell’assegnazione gratuita in funzione delle variazioni del livello di attività 1.   Ogni anno l’autorità competente raffronta il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto, determinato conformemente all’, con il livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita. Se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto è superiore al 15 %, si adegua l’assegnazione gratuita di quote all’impianto. L’adeguamento si applica a decorrere dall’anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività e a condizione che l’adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100. L’adeguamento è effettuato aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita al sottoimpianto di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita. 2.   Laddove, durante un periodo di assegnazione, sia stato effettuato un adeguamento conformemente al paragrafo 1 possono essere effettuati ulteriori adeguamenti soltanto se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto supera l’intervallo del più vicino 5 %, oltre la variazione del 15 %, che ha causato l’adeguamento precedente dell’assegnazione gratuita all’impianto, aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita per il sottoimpianto di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita e a condizione che l’adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100. 3.   Se l’aumento o la diminuzione del livello medio di attività del sottoimpianto non è più superiore al 15 % rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita, questa è pari all’assegnazione iniziale determinata a norma dell’articolo 16 o 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331 a decorrere dall’anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività. 4.   Se il sottoimpianto cessa le sue attività, la relativa assegnazione gratuita è azzerata a decorrere dall’anno successivo alla cessazione delle attività. 5.   L’assegnazione gratuita di quote di emissioni ai nuovi sottoimpianti e ai nuovi entranti non si adegua per i primi tre anni civili di funzionamento. Per il primo e il secondo anno civile di funzionamento l’assegnazione gratuita di quote di emissioni è basata sul livello di attività di ciascun anno, mentre per il terzo anno civile di funzionamento è basata sul livello di attività storica utilizzato per determinarla. 6.   Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all’impianto è la somma delle quote di emissioni di tutti i sottoimpianti, calcolata conformemente all’articolo 16 o 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dei casi.
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Adeguamenti dell’assegnazione gratuita in funzione delle variazioni del livello di attività (Art. 5 Regolamento (UE) 2019/1842) — Testo vigente | Portale Normativo