Art. 3

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 31 ott 2019
Obblighi di comunicazione 1.   A partire dal 2021, i gestori di impianti che hanno ricevuto un’assegnazione gratuita conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030 comunicano annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l’anno civile precedente. Nel 2021 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti la sua presentazione. I nuovi entranti possono presentare le relazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 nel corso dell’anno successivo al primo giorno di funzionamento. 2.   La relazione sul livello di attività deve contenere informazioni sul livello di attività di ogni sottoimpianto e su ciascuno dei parametri di cui all’allegato IV, sezione 1 — ad eccezione del punto 1.3, lettera c) — e punti da 2.3 a 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/331. Contiene inoltre informazioni sulla struttura del gruppo cui appartiene l’impianto, se del caso, e sull’eventuale cessazione delle attività di qualsiasi sottoimpianto. L’autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o di cui al paragrafo 1 del suddetto allegato. 3.   La relazione sul livello di attività è presentata all’autorità competente che concede l’assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno dal 2021 al 2030, a meno che l’autorità competente non stabilisca un termine anteriore per la presentazione. È corredata di una dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Gli Stati membri possono imporre la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività che contenga tutte le informazioni disponibili al momento della presentazione. Gli Stati membri possono fissare i termini per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività. L’autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l’impianto non risponde ai requisiti per l’adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto. Se del caso, l’autorità competente recupera eventuali quote assegnate in eccesso conformemente alla procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (5). L’autorità competente può imporre a gestori e verificatori l’utilizzo di modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sul livello di attività. 4.   L’autorità competente valuta la relazione sul livello di attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo conformemente ai requisiti degli articoli da 7 a 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331. L’autorità competente può effettuare una stima prudenziale del valore di qualsiasi parametro in una delle situazioni seguenti: a) il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività entro il termine di cui al paragrafo 3 e il rilascio delle quote non è stato sospeso; b) il valore verificato presentato non è conforme al presente regolamento o al regolamento delegato (UE) 2019/331; c) la relazione sul livello di attività del gestore non è stata verificata in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. L’autorità competente non aumenta l’assegnazione a un impianto in base a una stima effettuata nella situazione di cui alla lettera a). Qualora, nella dichiarazione di verifica rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il verificatore abbia segnalato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, ove possibile, effettua una stima prudenziale del valore del parametro. L’autorità competente comunica al gestore se e quali rettifiche devono essere apportate alla relazione sul livello di attività. Il gestore mette tali informazioni a disposizione del verificatore.
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Obblighi di comunicazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/1842) — Testo vigente | Portale Normativo