Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«livello medio di attività»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività relativi a ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all’, paragrafo 1;
(2)
«impianto esistente»: l’impianto esistente ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(3)
«sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(4)
«sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(5)
«periodo di assegnazione»: il periodo di assegnazione ai sensi dell’, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(6)
«gruppo»: il gruppo ai sensi dell’, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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