Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 ott 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1) «livello medio di attività»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività relativi a ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all’, paragrafo 1; (2) «impianto esistente»: l’impianto esistente ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331; (3) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331; (4) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331; (5) «periodo di assegnazione»: il periodo di assegnazione ai sensi dell’, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331; (6) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell’, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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