Art. 6

Altre variazioni del funzionamento dell’impianto

In vigore dal 31 ott 2019
Altre variazioni del funzionamento dell’impianto 1.   Qualora, sulla base dei dati presentati nella relazione sul livello di attività e di eventuali dati supplementari richiesti dall’autorità competente, il gestore dimostri che la diminuzione del livello di attività di un sottoimpianto per il quale il numero di quote assegnate a titolo gratuito è stato determinato in funzione di un parametro di riferimento di calore o di combustibili non è connessa a una variazione dei livelli di produzione del sottoimpianto ma è dovuta a un aumento della sua efficienza energetica, in conformità del paragrafo 3, superiore al 15 % rispetto all’efficienza energetica basata sui dati di riferimento o sulla relazione sui dati del nuovo entrante, non si effettua alcun adeguamento dell’assegnazione gratuita. 2.   Qualora, su richiesta dell’autorità competente, il gestore non riesca a dimostrare, sulla base dei dati presentati nella relazione sul livello di attività e di eventuali dati supplementari richiesti dall’autorità competente, che l’aumento del livello di attività di un sottoimpianto per il quale il numero di quote assegnate a titolo gratuito è stato determinato in funzione di un parametro di riferimento di calore o di combustibili è connesso a una variazione dei livelli di produzione del sottoimpianto e non è dovuto a una diminuzione della sua efficienza energetica, in conformità del paragrafo 3, superiore al 15 % rispetto all’efficienza energetica basata sui dati di riferimento o sulla relazione sui dati del nuovo entrante, l’autorità competente può respingere l’adeguamento dell’assegnazione gratuita. 3.   Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, le variazioni dell’efficienza energetica sono determinate comparando il quoziente del quantitativo di calore o di combustibile impiegato nella produzione di ciascun prodotto e del quantitativo della rispettiva produzione secondo la relazione sui dati di riferimento con lo stesso quoziente dopo la variazione del funzionamento del sottoimpianto. La determinazione dell’efficienza energetica è effettuata per la produzione di ciascun prodotto identificato dai codici PRODCOM del sottoimpianto che figurano nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (6). Conformemente al primo comma, i quantitativi di calore e combustibile impiegati nella produzione di ciascun prodotto sono determinati in linea con le metodologie definite nel piano della metodologia di monitoraggio approvato a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2019/331. 4.   Se la relazione sul livello di attività presentata in applicazione dell’ indica che per un sottoimpianto la media mobile di due anni di un parametro di cui all’articolo 16, paragrafo 5, o all’articolo 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331, diverso dai livelli di attività, ha subito una variazione superiore al 15 % rispetto ai valori utilizzati per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita, si adegua l’assegnazione gratuita di quote all’impianto a decorrere dall’anno successivo ai due anni utilizzati per determinare la variazione dei parametri, a condizione che l’adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100, aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita al sottoimpianto impiegando il nuovo valore esatto del parametro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1842:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Altre variazioni del funzionamento dell’impianto (Art. 6 Regolamento (UE) 2019/1842) — Testo vigente | Portale Normativo