Art. 8

Controlli ufficiali specifici sulle partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli ufficiali specifici sulle partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi 1.   Le partite di cui all’ sono soggette, per ciascun punto di entrata autorizzato, ai controlli in conformità all’allegato I. 2.   Ciascun punto di entrata autorizzato rientra sotto la responsabilità di un’autorità competente, che dispone: a) di veterinari ufficiali responsabili dell’adozione di decisioni sulle partite conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e, b) se ritenuto necessario dall’autorità competente, del personale di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, formato a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione (9). 3.   L’autorità competente dei punti di entrata autorizzati nelle isole greche di cui all’, paragrafo 1, si assicura che, per ciascun punto di entrata autorizzato, siano disponibili il personale e le risorse per eseguire i controlli ufficiali sulle partite di merci di cui all’, paragrafo 1, per le quali il punto di entrata è autorizzato. 4.   Ciascun punto di entrata autorizzato nei dipartimenti francesi d’oltremare di cui all’, paragrafo 2, sono dotati di tutti gli impianti, le attrezzature e il personale necessari ad eseguire i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci di cui all’, paragrafo 2, per le quali il punto di entrata è autorizzato.
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