Art. 6

Prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati in paesi terzi

In vigore dal 10 ott 2019
Prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati in paesi terzi 1.   Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati, con o senza magazzinaggio, in paesi terzi prima di entrare nell’Unione con un mezzo di trasporto diverso, come indicato all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, sono sottoposti a controlli documentali dall’autorità competente dei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione. 2.   Le partite di cui al paragrafo 1 possono essere esentate dai controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri, a condizione che siano conformi alle condizioni stabilite all’articolo 72 del regolamento (UE) 2019/627. 3.   In caso di non conformità, riscontrata o sospetta, alle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione esegue, oltre ai controlli documentali, controlli di identità e fisici sulle partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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