Art. 4
Prodotti della pesca freschi sbarcati da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo direttamente nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri
In vigore dal 10 ott 2019
Prodotti della pesca freschi sbarcati da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo direttamente nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri
I prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, purché siano eseguiti dalle autorità competenti nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri in conformità all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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