Art. 3
Selvaggina di pelo con la pelle
In vigore dal 10 ott 2019
Selvaggina di pelo con la pelle
1. L’autorità competente dei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione può consentire la spedizione delle partite di selvaggina di pelo con la pelle allo stabilimento nel luogo di destinazione, senza completare i controlli fisici, se le partite sono spedite in veicoli o contenitori in conformità agli del regolamento delegato [20190628-026] della Commissione (8).
2. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa l’autorità competente dello stabilimento nel luogo di destinazione circa la necessità di completare i controlli fisici, in particolare i controlli sanitari e le prove di laboratorio.
3. L’autorità competente dello stabilimento nel luogo di destinazione informa l’autorità competente di cui al paragrafo 1 circa i risultati dei controlli fisici indicati al paragrafo 2.
Storico versioni
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