Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;
2)
«prodotti della pesca freschi»: i prodotti della pesca freschi come definiti all’allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
3)
«tonno congelato»: il tonno mantenuto conformemente ai requisiti di cui all’allegato III, capitolo VII, sezione VIII, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:2126:oj#art-2