Art. 7

Partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi

In vigore dal 10 ott 2019
Partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi 1.   I prodotti di origine animale e i prodotti compositi che entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso i punti di entrata autorizzati delle isole greche di Rodi, Mitilene e Iraklion (Creta), per l’uso locale nell’isola greca del punto di entrata, sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. 2.   Gli animali, i prodotti di origine animale e i prodotti compositi che entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, per l’uso locale nei dipartimenti francesi d’oltremare del punto di entrata, sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
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