Art. 9
Responsabilità degli operatori riguardo alle partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi
In vigore dal 10 ott 2019
Responsabilità degli operatori riguardo alle partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi
L’operatore responsabile delle partite di cui all’:
a)
notifica all’autorità competente del punto di entrata autorizzato l’arrivo della partita presentando un DSCE compilato nell’IMSOC prima dell’arrivo della partita al punto di entrata autorizzato;
b)
tiene un registro approvato dall’autorità competente del punto di entrata autorizzato indicante, ove applicabile, le quantità di animali, prodotti di origine animale e prodotti compositi da immettere in commercio nonché il nome e l’indirizzo degli acquirenti;
c)
informa gli acquirenti che:
i)
i prodotti di origine animale e i prodotti compositi da immettere in commercio sono destinati unicamente al consumo locale e che tali prodotti non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione;
ii)
in caso di rivendita, gli acquirenti devono informare i nuovi acquirenti, se questi sono operatori commerciali, in merito alle limitazioni di cui alla lettera c), punto i);
d)
nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, informa gli acquirenti che:
i)
gli animali da immettere in commercio sono destinati unicamente all’allevamento e alla produzione locali e che tali animali e i prodotti da essi derivati non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione;
ii)
in caso di rivendita, gli acquirenti devono informare i nuovi acquirenti, se questi sono operatori commerciali, in merito alle limitazioni di cui alla lettera d), punto i).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2126:oj#art-9