Art. 4

Controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno 1.   Le autorità competenti selezionano per i controlli fisici le partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno in base: a) al piano di monitoraggio di cui all’; b) ove applicabile, alle informazioni fornite nelle notifiche di cui all’; e c) alle altre informazioni pertinenti a loro disposizione. 2.   Le autorità competenti effettuano i controlli fisici delle partite che sono state selezionate in conformità al paragrafo 1 al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni d’importazione stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031. 3.   Se ritenuto necessario ai fini dei controlli fisici conformemente al paragrafo 2 e per la durata di tali controlli, le autorità competenti possono chiedere alle autorità doganali di trattenere le partite selezionate in cui è presente materiale da imballaggio in legno. 4.   Durante lo svolgimento dei controlli ufficiali specifici, le autorità competenti hanno accesso all’intera partita, in modo tale che i controlli fisici di cui al paragrafo 2 possano essere eseguiti sulla totalità del materiale da imballaggio in legno presente nella partita. 5.   Entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno, l’autorità competente presenta alle autorità doganali i risultati dei controlli sulla partita sottoposta al blocco. 6.   Se i controlli fisici non possono essere completati entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno, le autorità competenti possono chiedere alle autorità doganali di continuare a trattenere la partita per ulteriori tre giorni lavorativi al fine di completare i controlli. In tal caso, se tecnicamente possibile, l’autorità doganale può svincolare la partita se l’operatore responsabile della partita separa il materiale da imballaggio in legno dalla partita stessa. 7.   Una partita che è stata trattenuta dalle autorità doganali a norma del paragrafo 3 è svincolata se, entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco, le autorità competenti non hanno presentato i risultati dei controlli in conformità al paragrafo 5 o non hanno chiesto alle autorità doganali di continuare a trattenere la partita per ulteriori tre giorni lavorativi in conformità al paragrafo 6.
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Controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/2125) — Testo vigente | Portale Normativo