Art. 5
Comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali specifici
In vigore dal 10 ott 2019
Comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali specifici
1. Dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici conformemente all’, le autorità competenti:
a)
compilano il documento sanitario comune di entrata (DSCE) indicando i risultati dei controlli ufficiali specifici conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/625;
b)
trasmettono i risultati dei controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno direttamente all’IMSOC o attraverso i sistemi nazionali esistenti; e
c)
notificano l’operatore responsabile delle partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno e le autorità doganali in merito ai risultati dei controlli ufficiali specifici.
2. Qualora l’operatore responsabile della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno riceva dalle autorità competenti la notifica dei risultati dei controlli ufficiali specifici mediante un DSCE, l’operatore fornisce il numero di riferimento del DSCE quale documento di accompagnamento, come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013, di qualsiasi dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali per tale partita.
Storico versioni
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