Art. 6

Misure da adottare nei casi di non conformità

In vigore dal 10 ott 2019
Misure da adottare nei casi di non conformità 1.   Le autorità doganali ordinano, in conformità all’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625, la distruzione, il rinvio o il trattamento speciale del materiale da imballaggio in legno non conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031. Qualora tuttavia tale materiale da imballaggio in legno non conforme sia stato rilevato nel corso dei controlli fisici in conformità all’ al punto di immissione in libera pratica nell’Unione o nel luogo di destinazione della partita, come indicati all’articolo 44, paragrafo 3, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti ordinano all’operatore interessato di distruggere il materiale da imballaggio in legno senza indugio. Prima e durante la distruzione, il materiale da imballaggio in legno è manipolato in modo tale da prevenire la diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione come definiti all’ del regolamento (UE) 2016/2031. 2.   Qualora le autorità competenti decidano di ordinare all’operatore responsabile della partita di rinviare il materiale da imballaggio in legno non conforme al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, la partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno rimane in regime di sorveglianza doganale ufficiale, conformemente al regime doganale appropriato, finché il materiale da imballaggio in legno non conforme non lascia il territorio dell’Unione.
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