Art. 3

Notifica delle partite

In vigore dal 10 ott 2019
Notifica delle partite Le autorità competenti possono chiedere agli operatori responsabili della partita di notificare, attraverso l’IMSOC, attraverso i sistemi informatici nazionali esistenti o in un altro modo convenuto dall’autorità competente, con un ragionevole anticipo specificato dalle autorità competenti, l’arrivo delle partite che entrano nel territorio dell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno.
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Notifica delle partite (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/2125) — Testo vigente | Portale Normativo