Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 ott 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno o di prodotti in legno (esclusi i prodotti in carta) destinati al supporto, alla protezione o al trasporto di un prodotto che entra nel territorio dell’Unione, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente impiegati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo («materiale da imballaggio in legno») e le misure da adottare in caso di non conformità.
2. Il presente regolamento stabilisce anche i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di alcune partite che entrano nel territorio dell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno.
3. Il presente regolamento non si applica al materiale da imballaggio in legno di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le esenzioni previste in base alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM n. 15)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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