Art. 2
Piano di monitoraggio
In vigore dal 10 ott 2019
Piano di monitoraggio
Le autorità competenti elaborano un piano di monitoraggio del materiale da imballaggio in legno in base a un’analisi del rischio tenendo conto almeno di quanto segue:
a)
il numero e i risultati dei controlli ufficiali specifici condotti negli anni precedenti sul materiale da imballaggio in legno dalle autorità competenti in base alle informazioni provenienti dal sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC);
b)
i precedenti di conformità del paese terzo, dell’esportatore o dell’operatore responsabile delle partite al regolamento (UE) 2016/2031, in particolare all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di tale regolamento;
c)
se disponibili, le informazioni provenienti dalle autorità doganali e da altre fonti circa il numero partite che entrano nell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno e il paese di origine della partita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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