Art. 8
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato
In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, alle catture di rombo chiodato (Scophthalmus maximus) effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia superiori a 80 mm (TBB).
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.
3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di rombo chiodato catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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