Art. 10
Esenzioni de minimis
In vigore dal 1 ott 2019
Esenzioni de minimis
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:
a)
nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):
un quantitativo di sogliola di taglia inferiore e superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie;
b)
nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish»:
un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;
c)
nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:
un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberetto boreale, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello;
d)
nella pesca del gamberetto boreale effettuata, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci:
un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, gamberetto boreale, nasello, busbana norvegese, argentina maggiore, aringa e melù;
e)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):
un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco (Gadus morhua) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;
f)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):
un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco (Gadus morhua) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 6 % nel 2020 del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;
g)
nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:
un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello;
h)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm:
un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare e sogliola;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;
i)
nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm, munite di SepNep:
un quantitativo di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di merluzzo carbonaro, passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberetto boreale, sogliola e scampo;
j)
nella pesca del gamberetto grigio effettuata, nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4b e 4c, da navi che utilizzano sfogliare:
un quantitativo di tutte le specie soggette a limiti di cattura fino a un massimo del 7 % nel 2020 e del 6 % nel 2021 del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura nell’ambito di tali attività di pesca;
k)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2, BT2):
un quantitativo di suro (Trachurus spp.) fino a un massimo del 7 % nel 2020 e del 6 % nel 2021 del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;
l)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm:
un quantitativo di sgombro (Scomber scombrus) fino a un massimo del 7 % nel 2020 e del 6 % nel 2021 del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;
m)
nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm e nella pesca del gamberetto boreale effettuata utilizzando attrezzi dotati di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente e di un dispositivo di trattenimento del pesce avente dimensioni di maglia superiori a 35 mm nella divisione CIEM 3a e a 32 mm nella sottozona CIEM 4:
un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate nell’ambito della pesca demersale multispecifica e della pesca del gamberetto boreale;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;
n)
nella pesca demersale del nasello da parte di navi che utilizzano palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4:
un quantitativo di molva (Molva molva) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca demersale;
l’esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.
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