Art. 9

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di razze effettuate con qualunque tipo di attrezzi da pesca. 2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite. 3.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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