Art. 7
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, alle catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm, se gli esemplari di passera di mare sono catturati:
a)
con attrezzi muniti di una bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (BRP) da navi con potenza motrice superiore a 221 kW; o
b)
dalle navi degli Stati membri che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate.
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica altresì alle catture di pesci piatti effettuate con sfogliare (BT2) da navi con potenza motrice non superiore a 221 kW o di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, costruite per pescare nella zona delle 12 miglia, se la durata media del tempo di traino è inferiore a 90 minuti.
3. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.
4. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciati immediatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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