Art. 6
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare
In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4:
a)
alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);
b)
alle catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi;
c)
alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm nella pesca di pesci piatti o tondi.
2. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
a)
alle catture di passera di mare effettuate con reti da traino (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 90-99 mm munite di pannello Seltra nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;
b)
alle catture di passera di mare effettuate con reti da traino (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 80-99 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4.
3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciati immediatamente.
4. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.
Storico versioni
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