Art. 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4c entro sei miglia nautiche dalla costa, ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice non superiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. 3.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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