Art. 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

In vigore dal 1 ott 2019
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle seguenti catture di scampo (Nephrops norvegicus): a) catture effettuate con nasse (FPO (28)); b) catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con: 1) un sacco di dimensioni di maglia superiori a 80 mm; o 2) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; o 3) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 35 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm. 2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura. 3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.
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