Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 ott 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «pannello Seltra»: dispositivo di selettività che — è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglia a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglia quadrata); — è lungo almeno tre metri; — è posizionato a non più di quattro metri dalla sagola di chiusura; e — corrisponde all’intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga); 2) «dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino; 3) «pannello Flemish»: l’ultima parte conica della rete di una sfogliara — la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco; — in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; — la cui lunghezza in forma stesa è di almeno tre m; 4) «pannello di rilascio del benthos (benthos release panel)»: un pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco; 5) «SepNep»: rete da traino a divergenti che — presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 +≥ 100 mm; — è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm ed è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e — può anche essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l’uscita di scampi di piccole dimensioni.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/2238) — Testo vigente | Portale Normativo