Art. 4

In vigore dal 18 lug 2019
La verifica dei dati relativi alle emissioni da comunicare a norma dell' del presente regolamento e all'accreditamento dei verificatori che eseguono tale verifica sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'allegato V, parte B, di tale direttiva, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
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