Art. 7

In vigore dal 18 lug 2019
Fatta salva la revisione della direttiva 2003/87/CE da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri trasmettono al segretariato dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale i pertinenti dati relativi alle emissioni comunicati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento. Prima di tale trasmissione, le autorità competenti procedono a controlli di plausibilità sui dati da trasmettere. Nel contempo, gli Stati membri trasmettono i dati relativi alle emissioni anche alla Commissione. Il fattore di emissione specificato nell'allegato 16, volume IV, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata il 7 dicembre 1944 (Convenzione di Chicago) per il kerosene per aviogetto (Jet A1 o Jet A) è utilizzato ai fini della trasmissione dei dati sulle emissioni a norma del primo comma del presente articolo.
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