Art. 2

In vigore dal 18 lug 2019
1.   Gli operatori aerei comunicano le emissioni prodotte dai seguenti voli: (a) voli tra aerodromi situati negli Stati membri e aerodromi situati in paesi terzi; (b) voli tra aerodromi situati negli Stati membri e aerodromi situati nelle regioni ultraperiferiche, nelle dipendenze o nei territori di altri Stati membri; (c) voli tra aerodromi situati in regioni ultraperiferiche, dipendenze o territori di Stati membri e aerodromi situati in paesi terzi o dipendenze o territori di altri Stati membri. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche agli operatori di trasporto aereo commerciale che effettuano meno di 243 voli nell'arco di tre periodi consecutivi di quattro mesi in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro. 3.   Si raccomanda agli operatori aerei di verificare e comunicare anche le emissioni prodotte dai voli effettuati tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi. 4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano alle emissioni generate da qualsiasi tipo di volo, ad eccezione dei tipi di voli di cui all', paragrafo 2, compresi: (a) i voli a fini di addestramento o di ricerca e soccorso; (b) i voli effettuati in base alle regole del volo a vista; (c) i voli a fini di ricerca e sperimentazione scientifica; (d) i voli effettuati nel quadro di un obbligo di servizio pubblico.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2019/1603 — Testo vigente | Portale Normativo