Art. 2
In vigore dal 18 lug 2019
1. Gli operatori aerei comunicano le emissioni prodotte dai seguenti voli:
(a)
voli tra aerodromi situati negli Stati membri e aerodromi situati in paesi terzi;
(b)
voli tra aerodromi situati negli Stati membri e aerodromi situati nelle regioni ultraperiferiche, nelle dipendenze o nei territori di altri Stati membri;
(c)
voli tra aerodromi situati in regioni ultraperiferiche, dipendenze o territori di Stati membri e aerodromi situati in paesi terzi o dipendenze o territori di altri Stati membri.
2. Il paragrafo 1 si applica anche agli operatori di trasporto aereo commerciale che effettuano meno di 243 voli nell'arco di tre periodi consecutivi di quattro mesi in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.
3. Si raccomanda agli operatori aerei di verificare e comunicare anche le emissioni prodotte dai voli effettuati tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano alle emissioni generate da qualsiasi tipo di volo, ad eccezione dei tipi di voli di cui all', paragrafo 2, compresi:
(a)
i voli a fini di addestramento o di ricerca e soccorso;
(b)
i voli effettuati in base alle regole del volo a vista;
(c)
i voli a fini di ricerca e sperimentazione scientifica;
(d)
i voli effettuati nel quadro di un obbligo di servizio pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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