Art. 3
In vigore dal 18 lug 2019
1. Ai fini della comunicazione delle emissioni a norma dell' del presente regolamento, gli operatori aerei sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) n. 601/2012. Dal 1o gennaio 2021 essi sono soggetti a requisiti identici a quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
2. La Commissione pubblica un formato per lo scambio elettronico dei dati ai fini della comunicazione delle emissioni prodotte dai voli di cui all'. Gli operatori aerei utilizzano tale formato per lo scambio elettronico di dati.
Storico versioni
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