Art. 1

In vigore dal 18 lug 2019
1.   Gli obblighi di comunicazione di cui all' si applicano solo agli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni: (a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori di tale Stato membro; (b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli tra aerodromi situati in Stati diversi dello Spazio economico europeo (SEE) o i voli di cui all', paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto delle emissioni dei seguenti tipi di voli: (a) voli di Stato; (b) voli umanitari; (c) voli di aeroambulanza; (d) voli militari; (e) voli per attività antincendio.
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