Art. 1
In vigore dal 18 lug 2019
1. Gli obblighi di comunicazione di cui all' si applicano solo agli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
(a)
sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori di tale Stato membro;
(b)
producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli tra aerodromi situati in Stati diversi dello Spazio economico europeo (SEE) o i voli di cui all', paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto delle emissioni dei seguenti tipi di voli:
(a)
voli di Stato;
(b)
voli umanitari;
(c)
voli di aeroambulanza;
(d)
voli militari;
(e)
voli per attività antincendio.
Storico versioni
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