Art. 86
Misure transitorie relative all’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262
In vigore dal 28 giu 2019
Misure transitorie relative all’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262
In deroga all’ del presente regolamento:
a)
i termini per l’identificazione degli equidi nati nell’Unione di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;
b)
le norme relative agli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e alla registrazione dei trattamenti di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto delegato adottato conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6;
c)
le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equidi nati nell’Unione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-86