Art. 87

Misure transitorie per quanto riguarda l’identificazione degli animali terrestri detenuti

In vigore dal 28 giu 2019
Misure transitorie per quanto riguarda l’identificazione degli animali terrestri detenuti 1.   Gli articoli da 1 a 10 del regolamento (CE) n. 1760/2000, il regolamento (CE) n. 21/2004 e la direttiva 2008/71/CE, nonché gli atti adottati sulla loro base, continuano ad applicarsi fino al 21 aprile 2021. 2.   I bovini, gli ovini, i caprini e i suini detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla loro base, sono considerati identificati conformemente al presente regolamento. 3.   Gli equini detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 sono considerati identificati conformemente al presente regolamento. 4.   I camelidi e i cervidi detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente al diritto nazionale applicabile sono considerati identificati conformemente al presente regolamento. 5.   Gli psittacidi detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.
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