Art. 88
Misure transitorie per quanto riguarda le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti
In vigore dal 28 giu 2019
Misure transitorie per quanto riguarda le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti
Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 21 aprile 2021, le informazioni di cui agli articoli da 18 a 21 del presente regolamento relative agli stabilimenti e agli operatori esistenti di cui all’articolo 279, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 siano state riportate, per ciascuno stabilimento e per ciascun operatore, nei relativi registri delle autorità competenti.
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