Art. 20

Modifiche della direttiva 96/53/CE

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche della direttiva 96/53/CE La direttiva 96/53/CE è così modificata: 1) all’, la seguente definizione è inserita dopo la definizione di «veicoli alimentati con combustibili alternativi»: «— «veicoli a emissioni zero», un «veicolo pesante a emissioni zero» quale definito all’, punto 11), del regolamento (CE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). (*5)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 dell’25.7.2019, pag. 202).»;" 2) l’articolo 10 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 10 ter Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è quello indicato all’allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all’allegato I, punto 3. Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell’omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all’. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ nonies per aggiornare, ai fini della presente direttiva, l’elenco dei combustibili alternativi di cui all’ che richiedono un peso aggiuntivo. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e consulti esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.»; 3) l’allegato I è così modificato: a) il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna dei punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4: «Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente.»; b) il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna del punto 2.3.1: «Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate.» c) il seguente comma è aggiunto nella terza colonna del punto 2.3.2: «Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell’Unione ai sensi dell’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate»; d) il seguente comma è aggiunto nella terza colonna del punto 2.4: «autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero: il peso massimo autorizzato di 28 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero, per un massimo di 2 tonnellate.».
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