Art. 18

Modifiche del regolamento (CE) n. 595/2009

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 595/2009 Il regolamento (CE) n. 595/2009 è così modificato: 1) all’, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Esso si applica altresì, ai fini degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater, ai veicoli delle categorie O3 e O4.»; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis Requisiti specifici per i costruttori in relazione alle prestazioni ambientali dei veicoli M2, M3, N2, N3, O3 e O4 1.   I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi delle categorie O3 e O4 venduti, immatricolati o messi in servizio soddisfino i seguenti requisiti: a) l’influenza di tali veicoli sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo elettrico e sull’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore è determinata secondo la metodologia di cui all’articolo 5 quater, lettera a); b) sono dotati di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del carico utile conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 quater, lettera b). 2.   I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2 e N3 venduti, immatricolati o messi in servizio siano dotati di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e/o di energia, del carico utile e del chilometraggio conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 quater, lettera b). Essi garantiscono altresì che l’autonomia di marcia a emissioni zero e il consumo di energia elettrica di tali veicoli siano determinati secondo la metodologia di cui all’articolo 5 quater, lettera c). Articolo 5 ter Requisiti specifici per gli Stati membri in relazione alle prestazioni ambientali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 1.   Le autorità nazionali rifiutano, conformemente alle misure di attuazione di cui all’articolo 5 quater, di concedere l’omologazione CE o l’omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 che non rispettano i requisiti stabiliti in dette misure di attuazione. 2.   Le autorità nazionali vietano, conformemente alle misure di attuazione di cui all’articolo 5 quater, la vendita, l’immatricolazione o l’entrata in servizio dei nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 che non rispettano i requisiti stabiliti in dette misure di attuazione. Articolo 5 quater Misure per determinare taluni aspetti delle prestazioni ambientali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure: a) una metodologia per valutare le prestazioni dei veicoli delle categorie O3 e O4 relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore; b) requisiti tecnici per l’installazione di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e/o di energia e del chilometraggio dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale dei veicoli conformi alle caratteristiche di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) o d), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e delle loro combinazioni con veicoli delle categorie O3 e O4, compresa la trasmissione di dati tra veicoli appartenenti a una combinazione, se necessario; c) una metodologia per determinare l’autonomia di marcia a emissioni zero e il consumo di energia elettrica dei nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13 bis. (*1)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 dell’25.7.2019, pag. 202).»;" 3) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal Comitato tecnico per i veicoli a motore istituito dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*2)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1242:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo