Art. 16
Banca dati comune Hazmat
In vigore dal 20 giu 2019
Banca dati comune Hazmat
1. La Commissione istituisce inoltre una banca dati comune Hazmat contenente un elenco delle merci pericolose e inquinanti che devono essere notificate ai sensi della direttiva 2002/59/CE nonché del FAL n. 7 dell’IMO, prendendo in considerazione gli elementi di dati pertinenti reperibili nei codici e nelle convenzioni IMO.
2. La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati comune Hazmat per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi.
3. La banca dati è collegata alle voci pertinenti della banca dati MAR-CIS creata dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) riguardo alle informazioni sui pericoli e i rischi associati alle merci pericolose e inquinanti.
4. La banca dati è utilizzata sia come riferimento sia come strumento di verifica, a livello nazionale e dell’Unione, nel corso del processo di dichiarazione tramite l’interfaccia unica marittima nazionale.
5. Gli Stati membri rendono disponibili a livello nazionale le informazioni contenute nella banca dati dei siti tramite l’interfaccia unica marittima nazionale.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune Hazmat di cui al paragrafo 1 riguardo alla raccolta, archiviazione e comunicazione delle informazioni di riferimento Hazmat. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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