Art. 18

Coordinatori nazionali

In vigore dal 20 giu 2019
Coordinatori nazionali Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale competente provvista di un mandato giuridico chiaro, che agisce come coordinatore nazionale per l’EMSWe. Il coordinatore nazionale: a) funge da punto di contatto nazionale per gli utenti e la Commissione in merito a tutte le questioni relative all’attuazione del presente regolamento; b) coordina l’applicazione del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti all’interno di uno Stato membro e la loro cooperazione; c) coordina le attività miranti a garantire la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi di autorità competenti di cui all’, paragrafo 3, lettera c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1239:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo