Art. 5

Interfaccia unica marittima nazionale

In vigore dal 20 giu 2019
Interfaccia unica marittima nazionale 1.   Ciascuno Stato membro istituisce un’interfaccia unica marittima nazionale ove, in conformità del presente regolamento e fatti salvi gli , sono comunicate una sola volta tutte le informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, per mezzo della serie di dati EMSWe e nel rispetto della stessa, avvalendosi del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e dell’interfaccia grafica utente di cui all’, e ove applicabile, di altri mezzi di dichiarazione di cui all’, al fine di mettere tali informazioni a disposizione delle competenti autorità degli Stati membri nella misura necessaria a consentire a tali autorità di svolgere le loro rispettive funzioni. Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento della propria interfaccia unica marittima nazionale. Gli Stati membri possono istituire congiuntamente un’interfaccia unica marittima con uno o più altri Stati membri. Detti Stati membri designano un’interfaccia unica marittima come loro interfaccia unica marittima nazionale e restano responsabili del suo funzionamento in conformità del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri privi di porti marittimi sono esentati dall’obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un’interfaccia unica marittima nazionale quale definita al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri garantiscono: a) la compatibilità dell’interfaccia unica marittima nazionale con il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e la conformità dell’interfaccia grafica utente della loro interfaccia unica marittima nazionale alle funzionalità comuni a norma dell’, paragrafo 2; b) la tempestiva integrazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni, nel rispetto delle date di attuazione fissate nell’atto di esecuzione di cui all’, e di eventuali aggiornamenti successivi, conformemente alle date concordate nel piano di attuazione pluriennale (PAP); c) una connessione con i pertinenti sistemi delle autorità competenti, per consentire il trasferimento dei dati da comunicare a quelle autorità, tramite l’interfaccia unica marittima nazionale e verso questi sistemi, conformemente alla normativa e ai requisiti nazionali e dell’Unione e nel rispetto delle specifiche tecniche di tali sistemi; d) la disponibilità di un helpdesk nei primi 12 mesi a decorrere dal 15 agosto 2025 e di un sito Internet della propria interfaccia unica marittima nazionale per il sostegno online contenente istruzioni chiare nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e, se del caso, in una lingua utilizzata a livello internazionale; e) la prestazione di una formazione adeguata e necessaria per il personale direttamente coinvolto nel funzionamento dell’interfaccia unica marittima nazionale. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché che le informazioni richieste arrivino alle autorità responsabili dell’applicazione della normativa in questione e siano limitate a quanto necessario a ciascuna di tali autorità. In tale contesto, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti giuridici relativi alla trasmissione di informazioni, ai sensi degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato e, se del caso, usano i procedimenti informatici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Gli Stati membri garantiscono inoltre l’interoperabilità con i sistemi informatici usati da dette autorità. 5.   L’interfaccia unica marittima nazionale offre ai dichiaranti la possibilità tecnica di mettere a disposizione, separatamente, dei prestatori di servizi portuali del porto di destinazione un sottoinsieme predefinito di elementi di dati. 6.   Qualora uno Stato membro non richieda tutti gli elementi della serie di dati EMSWe per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, l’interfaccia unica marittima nazionale accetta presentazioni limitate agli elementi di dati richiesti da tale Stato membro. L’interfaccia unica marittima nazionale accetta inoltre presentazioni effettuate dal dichiarante e comprendenti elementi supplementari della serie di dati EMSWe; tuttavia, non ha l’obbligo di trattare né archiviare tali elementi supplementari. 7.   Gli Stati membri archiviano le informazioni presentate alla propria interfaccia unica marittima nazionale soltanto per il periodo di tempo necessario a garantire l’adempimento dei requisiti indicati nel presente regolamento nonché la conformità agli atti giuridici dell’Unione, internazionali e nazionali elencati nell’allegato. Gli Stati membri cancellano tali informazioni immediatamente dopo. 8.   Gli Stati membri possono rendere pubblicamente disponibili gli orari di arrivo e di partenza delle navi, stimati e reali, in un formato elettronico armonizzato a livello dell’Unione, sulla base dei dati inseriti dai dichiaranti nell’interfaccia unica marittima nazionale. Tale obbligo non si applica alle navi che trasportano carichi sensibili quando la pubblicazione di tali informazioni potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza. 9.   Le interfacce uniche marittime nazionali hanno un indirizzo Internet uniforme. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono una struttura armonizzata del sito Internet di sostegno di cui alla lettera d) del paragrafo 3, le specifiche tecniche per rendere disponibili gli orari di arrivo e di partenza di cui al paragrafo 8, e un formato uniforme per gli indirizzi Internet di cui al paragrafo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.
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