Art. 6

Interfacce armonizzate delle dichiarazioni

In vigore dal 20 giu 2019
Interfacce armonizzate delle dichiarazioni 1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche relative al modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali. Le specifiche funzionali e tecniche mirano ad agevolare l’interoperabilità con le diverse tecnologie e i diversi sistemi di dichiarazione degli utenti. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2022. 2.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa, entro il 15 agosto 2022, e immediatamente dopo aggiorna il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali conformemente alle specifiche di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo. 3.   La Commissione fornisce agli Stati membri il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e tutte le informazioni pertinenti affinché siano integrati nella rispettiva interfaccia unica marittima nazionale. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le funzionalità comuni dell’interfaccia grafica utente nonché i modelli dei fogli elettronici digitali armonizzati di cui all’, punto 9). Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che modificano le specifiche tecniche, le norme e le procedure per garantire che le interfacce armonizzate delle dichiarazioni siano aperte alle tecnologie future. 6.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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