Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «sistema di interfaccia unica marittima europea» (European Maritime Single Window environment - «EMSWe»): il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell’Unione; il sistema consiste di una rete di interfacce uniche marittime nazionali dotate di interfacce armonizzate delle dichiarazioni e comprende gli scambi di dati attraverso SafeSeaNet e altri sistemi pertinenti nonché i servizi comuni per la gestione del registro degli utenti e dell’accesso, l’indirizzamento, l’identificazione delle navi, i codici dei siti e le informazioni sulle merci pericolose e inquinanti e sulla salute;
2) «nave»: qualsiasi nave o unità marittima operante nell’ambiente marino e soggetta a un obbligo di dichiarazione specifico elencato nell’allegato;
3) «interfaccia unica marittima nazionale»: una piattaforma tecnica di ricezione, scambio e trasmissione elettronici delle informazioni per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, istituita e fatta funzionare a livello nazionale, comprendente una gestione dei diritti di accesso definita congiuntamente, un modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e un’interfaccia grafica utente per la comunicazione con i dichiaranti, nonché collegamenti con i sistemi e le banche dati delle autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione che consente la comunicazione ai dichiaranti di messaggi o conferme riguardanti la più ampia gamma di decisioni prese da tutte le autorità competenti partecipanti, e che potrebbe consentire anche, ove applicabile, la connessione con altri mezzi di dichiarazione;
4) «modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni»: una componente middleware dell’interfaccia unica marittima nazionale attraverso cui il sistema d’informazione utilizzato dal dichiarante e la pertinente interfaccia unica marittima nazionale possono scambiare informazioni;
5) «obbligo di dichiarazione»: le informazioni richieste dagli atti giuridici dell’Unione e internazionali elencati nell’allegato, nonché dalle normative e dai requisiti nazionali ivi citati, che devono essere comunicati in relazione allo scalo in un porto;
6) «scalo in un porto»: l’arrivo, la sosta e la partenza di una nave in o da un porto marittimo di uno Stato membro;
7) «elemento di dati»: l’unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;
8) «serie di dati EMSWe»: l’elenco completo di elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione;
9) «interfaccia grafica utente»: un’interfaccia web per la trasmissione di dati bidirezionale utente/sistema basata sul web a un’interfaccia unica marittima nazionale, che consente ai dichiaranti di inserire i dati manualmente, tra l’altro mediante fogli elettronici digitali armonizzati e funzioni che permettono di estrarre gli elementi di dati delle dichiarazioni da tali fogli elettronici, e include funzionalità e caratteristiche comuni che assicurano un flusso di navigazione comune e un’esperienza comune di caricamento dei dati per i dichiaranti;
10) «servizio comune di indirizzamento»: un servizio supplementare volontario a disposizione dei dichiaranti per l’avvio di connessioni dati dirette da sistema a sistema tra il sistema di un dichiarante e il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni della rispettiva interfaccia unica marittima nazionale;
11) «dichiarante»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi di dichiarazione o qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente autorizzata che agisce per suo conto entro i limiti dei pertinenti obblighi di dichiarazione;
12) «autorità doganali»: le autorità di cui all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
13) «fornitore di servizi di dati»: una persona fisica o giuridica che presta servizi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a un dichiarante in relazione agli obblighi di dichiarazione;
14) «trasmissione elettronica delle informazioni»: il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’archiviazione e il trattamento dei dati tramite computer;
15) «prestatore di servizi portuali»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca una o più categorie dei servizi portuali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
Storico versioni
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