Art. 3

Costituzione della serie di dati EMSWe

In vigore dal 20 giu 2019
Costituzione della serie di dati EMSWe 1.   La Commissione stabilisce e modifica la serie di dati EMSWe ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Entro il 15 febbraio 2020, gli Stati membri notificano alla Commissione gli obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali, nonché gli elementi di dati da inserire nella serie di dati EMSWe. Gli Stati membri indicano tali elementi di dati con precisione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità della procedura di cui all’, così da modificare l’allegato del presente regolamento al fine di introdurre, sopprimere o adeguare riferimenti alla normativa o ai requisiti nazionali, agli atti giuridici dell’Unione, internazionale o nazionale, e al fine di stabilire e modificare la serie di dati EMSWe. Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 15 agosto 2021. Come stabilito all’, Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di introdurre o modificare elementi di dati nella serie di dati EMSWe conformemente agli obblighi di dichiarazione contenuti nella normativa e nei requisiti nazionali. Nel valutare se inserire gli elementi di dati nella serie di dati EMSW la Commissione tiene conto di preoccupazioni in materia di sicurezza nonché dei principi della convenzione FAL, segnatamente il principio di richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali mantenendo al minimo il numero delle voci. La Commissione decide, entro tre mesi dalla richiesta, se introdurre o meno gli elementi di dati nella serie di dati EMSW. La Commissione motiva la sua decisione. Un atto delegato che inserisce o modifica un elemento di dati nella serie di dati EMSW contiene un preciso riferimento alla normativa e ai requisiti nazionali di cui al terzo comma. Qualora decida di non introdurre l’elemento di dati richiesto, la Commissione fornisce solide motivazioni per il suo rifiuto, con riferimento alla sicurezza della navigazione e ai principi della convenzione FAL.
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