Art. 7

Altri mezzi di dichiarazione

In vigore dal 20 giu 2019
Altri mezzi di dichiarazione 1.   Gli Stati membri consentono ai dichiaranti di comunicare, su base volontaria, informazioni all’interfaccia unica marittima nazionale mediante fornitori di servizi di dati che rispettano i requisiti del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni. 2.   Gli Stati membri possono consentire ai dichiaranti di comunicare le informazioni mediante altri canali di dichiarazione, a condizione che tali canali siano volontari per i dichiaranti. In tali casi, gli Stati membri garantiscono che questi altri canali mettano le informazioni pertinenti a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale. 3.   Gli Stati membri possono avvalersi di mezzi alternativi per la comunicazione di informazioni in caso di guasto temporaneo a uno qualsiasi dei sistemi elettronici di cui agli e agli articoli da 12 a 17.
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