Art. 9

Responsabilità delle informazioni comunicate

In vigore dal 20 giu 2019
Responsabilità delle informazioni comunicate Il dichiarante è responsabile della presentazione degli elementi di dati, in conformità dei requisiti giuridici e tecnici applicabili. Il dichiarante rimane responsabile dei dati e dell’aggiornamento di qualsiasi informazione che abbia subito variazioni dopo l’invio all’interfaccia unica marittima nazionale.
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