Art. 11
Disposizioni aggiuntive in materia di dogane
In vigore dal 20 giu 2019
Disposizioni aggiuntive in materia di dogane
1. Il presente regolamento non vieta gli scambi di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri o tra le autorità doganali e gli operatori economici che utilizzano i procedimenti informatici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013, compatibilmente con il diritto doganale dell’Unione, sono messe a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale a scopo di riferimento e, se del caso, riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione elencati nell’allegato.
3. La Commissione adotta esecuzione che stabiliscono l’elenco delle informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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