Art. 13

Servizio comune di indirizzamento

In vigore dal 20 giu 2019
Servizio comune di indirizzamento 1.   La Commissione sviluppa, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un servizio comune di indirizzamento supplementare e volontario, a condizione che il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni sia stato attuato in piena conformità dell’l’. 2.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche, meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l’utilizzo del servizio comune di indirizzamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2024.
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