Art. 14

Banca dati EMSWe per le navi

In vigore dal 20 giu 2019
Banca dati EMSWe per le navi 1.   Conformemente all’, paragrafo 2, la Commissione istituisce una banca dati EMSWe per le navi contenente le informazioni e i dettagli di identificazione della nave, nonché le registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni. 2.   Gli Stati membri garantiscono la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati EMSWe per le navi, sulla base dei dati inseriti dai dichiaranti nell’interfaccia unica marittima nazionale. 3.   La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati per le navi per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati di cui al paragrafo 1 con riguardo alla raccolta, archiviazione, aggiornamento e comunicazione delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave nonché delle registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.
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