Art. 15

Banca dati comune dei siti

In vigore dal 20 giu 2019
Banca dati comune dei siti 1.   La Commissione istituisce una banca dati comune dei siti contenente un elenco di riferimento dei codici dei siti (14) e dei codici degli impianti portuali registrati nella banca dati GISIS dell’IMO. 2.   La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati dei siti per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi. 3.   Gli Stati membri rendono disponibili a livello nazionale le informazioni contenute nella banca dati dei siti tramite l’interfaccia unica marittima nazionale. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune dei siti di cui al paragrafo 1 con riguardo alla raccolta, archiviazione, aggiornamento e comunicazione dei codici dei siti e degli impianti portuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.
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